L’Ingresso e il Soggiorno per Motivo di Carta Blu UE

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 Maggio 2017

“Modifica del decreto 6 Ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”. Vengono definiti i nuovi importi per soggiorni fino ad un anno, fino a due anni e per la richiesta dei permessi di lungo periodo, che sono: Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Protocollo d’intesa per l’ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati per il rilascio della Carta Blu Ue, tra la direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo e Enel spa e consociate: Enel Open Fiber, e-distribuzione spa, Enel Energia spa, Enel Green Power spa, Enel Ingegneria e Ricerca spa, Enel Italia srl, Enel produzione spa, Enel spa, Enel Trade spa. Del 20 Febbraio 2017

Il documento punta a semplificare le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, per promuovere scambi di professionalità e conoscenze a livello internazionale, anche alla luce delle raccomandazioni dell’Agenda Europea sulla Migrazione.

Enel spa, e le sue consociate, potranno utilizzare il sistema di comunicazione telematica della proposta di contratto, invece della procedura ordinaria che prevede la preventiva richiesta di nulla osta. Solo al momento dell’ingresso, lo straniero e il datore di lavoro si presenteranno allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la prefettura competente per sottoscrivere il contratto e per i controlli relativi alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge (contratto di lavoro, titolo di istruzione e qualifica professionale, importo dello stipendio).

Sentenza n. 04487 del 26.10.2016 del Consiglio di Stato che conferma la sentenza n. 6095 del TAR Lazio ed abroga di fatto il Decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sulla quale si era già pronunciato il Tar del Lazio richiamandosi a una sentenza della Corte europea di giustizia che bollava come “irragionevole e discriminatorio” l’importo necessario per soggiornare in Italia, indicando come cifra congrua “quella pagata dai cittadini italiani per prestazioni simili”. Vale a dire, non più dei 30 euro che si spendono in anagrafe per l’emissione di alcuni documenti. I costi per richiedere dunque il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento o il permesso di lungo periodo saranno i seguenti: Euro 30,46 come contributo fisso, Euro 16,00 per la marca da bollo ed Euro 30,00 per la spedizione della propria pratica alla Questura competente.

Decreto Legislativo n. 108 del 28 giugno 2012 “Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”

Aggiunge al TU Immigrazione l’art. 27-quater relativo all’ingresso e al soggiorno per lavoratori altamente qualificati e al rilascio della Carta blu UE, riporta i requisiti per poterla richiedere, i casi di esclusione, le modalità di richiesta e la documentazione necessaria da presentare. La norma descrive poi l’intera procedura per il rilascio/diniego del nullaosta al lavoro. Viene poi introdotto nel TU Immigrazione l’art. 9-ter che elenca le modalità di richiesta di Carta Blu.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 6385 del 26 luglio 2012 “Carta Blu Ue – Decreto legislativo 28 giugno , n. 108 recante “Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati”. Introduzione degli articoli 9 -ter e 27 – quater nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Riassume e specifica gli art 27 – quater e 9 – ter. Prevede che i lavoratori altamente qualificati facciano ingresso sul territorio nazionale al di fuori delle c.d. quote, definisce il campo d’applicazione della norma, determina le procedure relative alla presentazione della richiesta del nulla osta al lavoro ed al successivo rilascio, da parte del competente Sportello Unico per l’Immigrazione, definiscono i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro,  introduce lo specifico permesso di soggiorno concesso, definisce i motivi che non danno luogo al rilascio dello specifico permesso di soggiorno ovvero che ne determinano il rifiuto o la revoca e definisce altri applicativi.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 5209 del 3 agosto 2012 “Carta Blu UE. Decreto legislativo 28 giugno 2012 n.108 recante “Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi Terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati”

Contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona con particolare riferimento alla crescita sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro, attirando e trattenendo “lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi extracomunitari”, pur sempre nel rispetto del principio della preferenza comunitaria. Elenca:

– Elementi distintivi

– Requisiti previsti

– Soggetti esclusi dalla norma

– Procedura per richiesta e rilascio nullaosta all’ingresso

– Casi di ingresso senza visto

– Procedure per familiari

Circolare del Ministero dell’Interno n. 7591 del 7 dicembre 2012 “Carta Blu UE – Riconoscimento delle qualifiche professionali superiori per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati”

Chiarimenti sul riconoscimento delle attività altamente qualificate. La disposizione richiamata prevede testualmente, ai fini del rilascio della Carta Blu UE e del correlato ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati, per periodi superiori a tre mesi ed al di fuori del sistema delle quote, il possesso “del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia. Le attività vengono suddivise in Qualifiche Professionali Regolamentate in Italia e Non Regolamentate in Italia.

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2006 “Determinazione dell’importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”

Pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi; prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno; viene stabilito inizialmente il prezzo unitario, pari ad Euro 27,00 (IVA compresa), del permesso di soggiorno elettronico e della carta di soggiorno elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull’intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo.

Decreto del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 2005 “Versamento di 30 euro per rinnovo pds e carta di soggiorno”

Stabilisce il costo del servizio a carico del richiedente, per le procedure relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, mediante la stipula di intese e convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro ai competenti uffici delle domande, dichiarazioni o atti dei privati, nonche’ per lo svolgimento di operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti, previa identificazione del richiedente e per l’eventuale inoltro ai privati interessati dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, e’ fissato in trenta euro. 

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio Europeo

Estende l’ambito di applicazione delle norme relative al soggiorno di lungo periodo CE ai beneficiari di protezione internazionale portando così ad un’armonizzazione delle politiche europee sull’asilo.

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo del 25 Maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

Stabilisce l’importanza di favorire la mobilità all’interno dell’Unione dei lavoratori altamente qualificati, cittadini dell’Unione. La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tale obiettivo e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l’ammissione e la mobilità — ai fini di attività lavorative altamente qualificate — di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per tali lavoratori provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la competitività e la crescita economica dell’Unione. Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l’ammissione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 29 aprile 2004, n.2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.

Regolamento CE del Consiglio Europeo del 13 giugno 2002, n. 1030/2002

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.

 

Permesso di Soggiorno con dicitura “Carta Blu UE”

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020