L'Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale (art. 19 Tu Immigrazione – Disposizioni in materia di Categorie Vulnerabili)

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto Legge n. 113/2018 modificato in Legge 132 del 1/12/2018

E’ al TU 286/1998 all’art. 19 comma 2 è aggiunta la lettera d-bis dopo la lettera d:
degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”

Il provvedimento interviene su alcuni aspetti della disciplina della protezione internazionale che richiedono un intervento correttivo anche per la necessità di armonizzare tale legislazione con successivi interventi normativi. Si prevede l’assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del personale specializzato assunto in base al decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Inoltre, si razionalizza il quadro delle disposizioni applicabili in materia di minori stranieri non accompagnati, attribuendo al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato, ciò al fine di evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, ossia quello del giudice minorile e quello del giudice tutelare, che costituisce un’inutile complicazione procedimentale.

Decreto Legge n. 13/2017 “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale”

Contiene un articolato pacchetto di misure destinate ad incidere in modo rilevante, anche sul piano ordinamentale, nella delicata materia del controllo e della repressione del fenomeno migratorio. Le principali novità introdotte dal decreto sono: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia; l’impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali preposte all’esame delle domande di protezione internazionale. Apporta inoltre modifiche in tema di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato.

Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

La legge si applica al “minore straniero non accompagnato“: tale è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Legifera, inoltre, sul divieto di respingimento, colloquio e identificazione del minore, indagini familiari, affidamento familiare, rimpatrio assistito e volontario, sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati e la cartella sociale, permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, elenco dei tutori volontari, diritto all’assistenza legale, misure in favore di minori vittime di tratta, misure per i minori richiedenti protezione internazionale, intervento in giudizio delle associazioni di tutela.

Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”

Ridisegna, in parte, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Esso introduce importanti novità nel sistema di accoglienza italiano, su profili quali: l’accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell’accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente.

TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998, art. 19

Stabilisce che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali; non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura; in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati; non è consentita l’espulsione, nei confronti di cittadini stranieri appartenenti a categorie vulnerabili o con particolari condizioni di salute.

D.P.R. n. 394/1999 regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione art. 28

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento.
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico:
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari (NDR sostituito dalla L. 132/2018 in Protezione Speciale), negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1, del testo unico.

In virtù di quanto prevede l’art. 18 T.U. la persona straniera può ottenere uno speciale permesso di soggiorno ove siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti dello straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità dovuti al tentativo di sottrarsi alla violenza stesso ovvero alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale avviato.Si prevede che in tali circostanze sia rilasciato un permesso di soggiorno che reca la dicitura “motivi umanitari” (art. 27 co. 3ter regolamento. approvato con D.P.R. n. 394/1999), come modificato dal  regolamento approvato con D.P.R. n. 334/2004), al fine di consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale realizzato dagli enti locali o da associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all’art. 52 comma 1 lett. b) (già c) regolamento.

 

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Decisione UE 1523 e 1601 del Consiglio Europeo del 22 settembre 2015 cosiddette “Decisioni sulla ricollocazione di richiedenti asilo da Italia e Grecia”

Sono atti giuridici in tutto e per tutto vincolanti, che devono essere rispettati ed applicati da tutti gli Stati membri (anche qualora si fossero espressi in senso contrario durante le votazioni). Sono finalizzate “ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi nel loro territorio. Viene così stabilito il trasferimento di persone che si trovano sul territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro; nel caso specifico prevedono la ricollocazione di 160.000 richiedenti asilo nei prossimi due anni.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale cosiddetta “Direttiva Accoglienza”

Obiettivo dichiarato della direttiva, applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca, è procedere con l’armonizzazione e il miglioramento delle condizioni di accoglienza, anche al fine di limitare i movimenti secondari dei richiedenti all’interno dell’UE. principio fondamentale è la parità di trattamento dei richiedenti protezione internazionale, per cui la direttiva deve essere applicata in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure, e in tutti i luoghi e centri di accoglienza. Vengono sanciti il superiore interesse del minore e dell’unità familiare e, come in Italia già accadeva, si precisa che la direttiva deve essere applicata anche ai richiedenti protezione sussidiaria.

Direttiva UE 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, il cosiddetta “Regolamento Dublino III”

Entrato in vigore il 1 gennaio 2014, definisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. In sostanza, stabilisce, sulla base di alcuni criteri, quale Stato debba farsi carico della richiesta di asilo di una persona giunta sul territorio europeo.

Regolamento UE 603/2013 del Consiglio Europeo 26 Giugno 2013 cosiddetto “Regolamento Eurodac”

Istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 cosiddetta “Regolamento Procedure”

La Direttiva fa parte del quadro normativo che compone il Sistema Europeo Comune di Asilo. Reca procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 cosidetta “Direttiva qualifiche”

Stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Cerca di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale rispetto alla precedente normativa.

Decreto legislativo, 28/01/2008 Status di rifugiato: norme minime per le procedure di riconoscimento e di revoca”

Definisce le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, nonchè quelle per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. In particolare, il provvedimento stabilisce: autorità competenti in materia; modalità di accesso alla procedura; criteri applicabili all’esame delle domande; garanzie ed obblighi per i richiedenti asilo.

Direttiva 2003/9/CE “Legge comunitaria 2003 “Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri”

Stabilisce norme minime sull’accoglienza, negli Stati membri, dei richiedenti asilo. La direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi stranieri ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di asilo.  Denuncia, inoltre, che in ben sette paesi, tra cui l’Italia, la Direttiva non trovava applicazione nei centri di permanenza temporanea.

 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

DGR n. 812 del 2019

Nel 2019, in accordo con ANCI Emilia-Romagna, è stata avviata un’azione di sistema regionale in materia di asilo politico.

Permessi di soggiorno per "Casi Speciali"

Ingresso e Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale - Disposizioni in Materia di Categorie Vulnerabili art. 19 TU

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020