L’Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo UE rilasciato da altro Stato Membro

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 Maggio 2017

“Modifica del decreto 6 Ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”. Vengono definiti i nuovi importi per soggiorni fino ad un anno, fino a due anni e per la richiesta dei permessi di lungo periodo, che sono: Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Sentenza n. 04487 del 26.10.2016 del Consiglio di Stato che conferma la sentenza n. 6095 del TAR Lazio ed abroga di fatto il Decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sulla quale si era già pronunciato il Tar del Lazio richiamandosi a una sentenza della Corte europea di giustizia che bollava come “irragionevole e discriminatorio” l’importo necessario per soggiornare in Italia, indicando come cifra congrua “quella pagata dai cittadini italiani per prestazioni simili”. Vale a dire, non più dei 30 euro che si spendono in anagrafe per l’emissione di alcuni documenti. I costi per richiedere dunque il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento o il permesso di lungo periodo saranno i seguenti: Euro 30,46 come contributo fisso, Euro 16,00 per la marca da bollo ed Euro 30,00 per la spedizione della propria pratica alla Questura competente.

Ministero dell’Interno Circolare 16 febbraio 2010, n. 400/A

Facendo seguito alle indicazioni diramate da questa Direzione Centrale con le circolari n.400/A/2007/463/P/IO.2.2  e n. 400/C/2008/2850/P/IO.2.2 si rileva quindi che ai cittadini stranieri debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Chiaramente, una analoga autorizzazione al soggiorno, con durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo, dovrà essere concessa anche in favore degli eventuali familiari. Le osservazioni finora esposte trovano riscontro, peraltro, nel comma 8 dello stesso articolo 9 bis, che disciplina l’eventuale rilascio, da parte del secondo Stato membro, di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; il comma in analisi, infatti, ne prevede la concessione solo qualora lo straniero dimostri di possedere i requisiti specificamente indicati nel precedente articolo 9, tra i quali è, senza dubbio, ricompresa la regolare presenza in Italia da almeno cinque anni.

Circolare 16 luglio 2008, n. 400/C Ministero dell’Interno Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3

In relazione alle disposizioni rese per l’applicazione del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante attuazione della Direttiva 2003/109 CE , relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la Commissione Europea è intervenuta chiarendo che il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo è di esclusiva competenza dello Stato membro nel cui territorio i cittadini dei paesi terzi abbiano soggiornato legalmente ed ininterrottamente per cinque anni; ne consegue che ai fini del relativo computo non rileva la data di adesione alla Comunità Europea da parte dei singoli Stati membri.

Circolare del Ministero dell’Interno n.400/A/2007/463/P/IO.2.2 del 16 febbraio 2007 “Decreto Legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3

“Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo statuto di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”. Oltre ad apportare modifiche all’art. 9 del TU Immigrazione specificando requisiti, validità del soggiorno, casistiche che non permettono la richiesta di soggiorno di lungo periodo oppure che ne impongono il ritiro e infine i diritti che il soggiorno di lungo periodo concede.

  • Introduce l’art. 9 bis inerente agli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro: che stabilisce che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validità, possa chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per le finalità specificamente elencate dal legislatore vengono.
  • Il comma 2 seguente integra la suddetta previsione, specificando che all’interessato, in questo caso, debba essere concesso un permesso di soggiorno.
  • La norma, conforme ai principi comunitari, trova, infatti, rispondenza nell’articolo 19 della Direttiva, ove si chiarisce che il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile alla scadenza, qualora lo stesso ne abbia fatto richiesta.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto col Ministero dell’Interno del 4 Aprile 2006

“Determinazione dell’importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”. Pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi; prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno; viene stabilito inizialmente il prezzo unitario, pari ad Euro 27,00 (IVA compresa), del permesso di soggiorno elettronico e della carta di soggiorno elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull’intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo.

Decreto del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 2005 “Versamento di 30 euro per rinnovo pds e carta di soggiorno”

Stabilisce il costo del servizio a carico del richiedente, per le procedure relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, mediante la stipula di intese e convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro ai competenti uffici delle domande, dichiarazioni o atti dei privati, nonche’ per lo svolgimento di operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti, previa identificazione del richiedente e per l’eventuale inoltro ai privati interessati dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, e’ fissato in trenta euro.

Artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma6, del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. 334 del 18 Ottobre 2004”. Contiene gli applicativi del Testo Unico Immigrazione.

Art. 9bis del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, come da D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art.1.

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio Europeo

estende l’ambito di applicazione delle norme relative al soggiorno di lungo periodo CE ai beneficiari di protezione internazionale portando così ad un’armonizzazione delle politiche europee sull’asilo.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 29 aprile 2004, n.2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.

Direttiva 2003/109/UE del Consiglio Europeo

Stabilisce i termini e le condizioni di concessione e ritiro dello status di soggiornante di lungo periodo a cittadini non comunitari (cittadini di paesi terzi) che vivono legalmente in un paese dell’Unione europea (UE) da almeno 5 anni, determina i diritti di tali cittadini e gli ambiti in cui godono di pari trattamento rispetto ai cittadini dell’UE ed elenca le condizioni applicabili nel caso in cui desiderino trasferirsi in un altro paese dell’UE. 

Regolamento CE del Consiglio Europeo del 13 giugno 2002, n. 1030/2002

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.

Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo UE rilasciato da Altro Stato Membro

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020