L'Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Cure Mediche

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertitoLegge 132 del 1 dicembre 2018 

Ha aggiunto la lettera d-bis al comma 2 dell’art. 19 del tu 286/98: “degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale” come sostituzione dell’ex. Permesso per Motivi Umanitari per ragioni sanitarie.

Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850

Definisce le tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, nonché le modalità di valutazione che le rappresentanze diplomatiche devono mettere in atto nella decisione di accogliere o rifiutare la richiesta, stabilisce le procedure per l’ingresso in Italia dei minori. Viene inoltre richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione. Stabilisce che il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell’eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali; b) attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta; c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore; d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.».

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” Dispone che i cittadini di Stati non  appartenenti  all’Unione  regolarmente soggiornanti  in  Italia possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive  limitatamente  agli  stati, alle qualità personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da parte  di  soggetti  pubblici  italiani,  fatte  salve  le   speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti  concernenti  la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi di cui  ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni  rilasciati  dalla competente autorità  dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana  autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Contiene gli applicativi del Testo Unico Immigrazione.

Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche. Definisce caratteristiche requisiti per richiesta del visto per cure mediche. Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso Istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’art. 40 del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004. E’ opportuno che  sia la persona interessata, o chi ne fa le veci, a rivolgersi personalmente alla Sezione Visti della locale Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare al fine di acquisire gli elementi necessari e di presentare la formale richiesta.

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 767/2008

Concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Il VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti, favorendo lo scambio tra gli stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolarne la procedura.

Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI

Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.

Decisione del Consiglio 8 giugno, n. 2004 2004/512/CE

Istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema uniforme di scambio tra gli stati membri di dati relativi ai visti, che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica. L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Per consentire il funzionamento del VIS gli uffici consolari ed i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela  il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.
Permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.

Regolamento CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 1030/2002

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.

 

QUADRO NORMATVIO REGIONALE

Legge regionale 24 marzo 2004, n.5

“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.

Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.

Il Visto di Ingresso per Motivo di Cure Mediche

Il Permesso di Soggiorno per Motivo di Cure Mediche

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020