Permesso di Soggiorno con dicitura “Carta Blu UE”

Il decreto legislativo del 28 giugno 2012 n. 108 ha introdotto un nuovo permesso di soggiorno, anche denominato “carta blu UE”, per la dicitura che lo caratterizza.

Gli stranieri che possono richiedere il permesso di soggiorno con dicitura “carta blu UE” sono i lavoratori non comunitari altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica, e che possono quindi fare ingresso o soggiornare in Italia al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi.

Si tratta quindi, di un titolo di soggiorno specificatamente previsto per i lavoratori altamente qualificati e le cui qualifiche professionali, devono essere certificate da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro Paesi, ed aventi tutti i requisiti per il valido riconoscimento in Italia. Il permesso di soggiorno è rilasciato con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro negli altri casi.
Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente le attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE.

E’ possibile però cambiare datore di lavoro nel corso dei primi due anni, rimanendo però inalterata l’attività lavorativa.
I cambiamenti del datore di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.
Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o dell’offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

La carta blu può essere rilasciata, previo completamento della procedura successivamente indicata:

–  agli stranieri residenti in uno Stato terzo;

–  agli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale;

–  agli stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell’U.E;

–  agli stranieri titolari di Carta Blu rilasciata da altro Stato membro.

Di contro, non possono richiedere tale titolo di soggiorno:

–  gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione internazionale;

–  gli stranieri in qualità di ricercatori;

–  gli stranieri familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione;

–  gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di tale titolo rilasciato da altro Stato membro;

–  i lavoratori stagionali;

–  i lavoratori distaccati;

–  gli stranieri che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso ed il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli investimenti;

–  gli stranieri che beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi Stati membri.

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, avvalendosi esclusivamente del sistema informatizzato (tramite il sito del Ministero per l’interno tramite identificazione SPID).

Per poter inviare telematicamente il modulo, è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo che deve essere il triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell’effettiva residenza all’estero. I titolari di Carta Blu UE possono effettuare il ricongiungimento familiare, in conformità con le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.

Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall’articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Carta blu rilasciata da altro Stato UE

Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da altro Stato membro, dopo 18 mesi di soggiorno legale, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto al fine di esercitare un’attività lavorativa. Il datore di lavoro, entro un mese dall’ingresso dello straniero, presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura sopra indicata. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

N.B. Nei casi di documentazione falsa, oppure qualora il datore di lavoro si sia reso responsabile di reati di immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro o impiego di lavoratori stranieri irregolari, il nulla osta al lavoro sarà rifiutato.

Se invece lo straniero non soddisfa le condizioni di ingresso e soggiorno, o non ha le risorse sufficienti per mantenersi, o se ha presentato titoli o documenti contraffatti, si procederà alla revoca o al rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020