Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo UE (ex Carta di Soggiorno)

Il Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di lungo periodo UE può essere richiesto dallo straniero con i seguenti requisiti:

  1. dopo cinque anni di permanenza regolare e continuativa in Italia;
  2. con titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  3. in possesso di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo;
  4. con una attività lavorativa in essere;
  5. con una condizione stabile sul territorio, pertanto residente sul territorio italiano;
  6. con al dimostrazione di possedere una conoscenza della lingua italiana di livello A2.

Occorrono cinque anni di soggiorno (cinque anni con titolarità di soggiorno in Italia, dalla data del primo rilascio del permesso di soggiorno) necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, ad eccezione dei periodi di soggiorno per motivi di carattere temporaneo ovvero per l’espletamento di funzioni diplomatiche o di rappresentanza degli Stati, i quali non andranno, pertanto, presi in considerazione.

Nel caso il cittadino abbia avuto dei permessi per studio, questi verrano calcolati la metà per il computo dei cinque anni (Direttiva 109/2003/UE).

L’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.

Dall’11 marzo 2014, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 12/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/52/UE, anche i  beneficiari di protezione internazionale hanno la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, con requisiti differenti. Per farne richiesta occorre dimostrare di essere regolarmente presenti in Italia da almeno cinque anni (per il conteggio si considera la data di presentazione della domanda di protezione internazionale tramite il modulo C), di essere residente, di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Non sarà invece necessario superare il test di conoscenza di lingua italiana così come, nel caso il documento venga chiesto per un intero nucleo familiare, dimostrare di avere un alloggio idoneo.
Relativamente ai requisiti reddituali il decreto tiene conto delle particolari condizioni di vulnerabilità in cui può versare un beneficiario di protezione internazionale, facendo concorrere alla determinazione del reddito, per una misura massima del 10%, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o privato riconosciuto.
Sul permesso Ue rilasciato deve essere annotato che al titolare è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con relativa data di riconoscimento. Il D.lgs. n. 13/2017 ha introdotto all’articolo 9 nuove modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo per i titolari di protezione internazionale riconosciuta da uno Stato diverso da quello che rilascia il permesso di soggiorno Ue.
Viene, inoltre, reso possibile l’allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica, fermo restando il rispetto del principio di non refoulement.

Il Permesso di Lungo Periodo può essere trasmesso anche per un proprio familiare:

  1. coniuge,
  2. figlio minore a carico,
  3. figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita,
  4. genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese.

In tal caso è necessario:

  • che il familiare abbia una permanenza regolare (dal primo rilascio del permesso di soggiorno) sul territorio italiano di almeno 5 anni;
  • che il familiare abbia superato il test di italiano di livello A2 (non necessario se minori di 14, in possesso di diploma di scuola italiano, o se esentati dalla commissione ASL)
  • che il titolare possegga risorse adeguate da reddito (secondo i termini del ricongiungimento di cui all’art 29 del TUI  286/98: l’importo dell’assegno sociale di un anno aumentato della metà per ogni familiare a carico, solo per i figli minori di 14 anni l’importo non aumenta oltre le due unità)
  • dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo (idoneità alloggiativa) che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e viene rilasciato con la dicitura “Illimitato”, anche se incorre nella necessità di legge di essere aggiornato per i seguenti motivi:

  • nascita di un figlio e conseguente inserimento sul permesso del genitore (o dei genitori)
  • aggiornamento dei dati del passaporto
  • cambio di residenza (specie se in altro Comune)
  • cambio di provincia di residenza
  • superamento di cinque anni dal rilascio onde mantenere aggiornati di dati e la foto.
 
Si ricorda che il figlio appena nato non potrà ottenere il rilascio del PSLP fino al raggiungimento dei cinque anni.

Al titolare di tale permesso è riconosciuto uno status giuridico particolare, che attribuisce loro ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero:

– la possibilità di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto, e la piena libertà di circolazione con le sole limitazioni previste dalle leggi militari;
– la possibilità di permanere fuori dal territorio dell’Italia fino a 6 anni permanendo in Europa e dall’Unione Europea fino a 12 mesi, oltre questo termine decade il diritto al mantenimento del Permesso di Lungo periodo UE, ma può essere rilasciato un titolo di soggiorno se vi siano altre condizioni (coesione familiare, attesa occupazione, lavoro subordinato o autonomo);
– la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;
– la possibilità di spostarsi in altro paese europeo, che abbia attivi gli accordi come da direttiva UE, per cercare lavoro e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno in quel paese, senza necessità di un visto;
– la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
– l’accesso all’elettorato passivo in Italia;
– la possibilità, sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale, di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono essere espulsi solo:

– per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
– nel caso in cui vengano applicate nei loro confronti misure di prevenzione personali.

Nell’adottare il decreto di espulsione occorre tener conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli nel Paese di origine.

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato, oltre che nei casi di espulsione, quando nei confronti del suo titolare risulta:

-che lo abbia ottenuto in modo fraudolento;
-la sopravvenuta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica;
-l’assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi;
-l’assenza dal territorio dell’Italia per un periodo di sei anni consecutivi;
-l’esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell’Unione.

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nella valutazione di pericolosità dello straniero vengono in considerazione l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti a cui fa riferimento la legislazione nazionale in materia di misure di prevenzione personali, nonché le condanne, anche non definitive, riportate per i delitti per i quali il Codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero, limitatamente ai delitti non colposi, l’arresto facoltativo.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può inoltre essere rilasciato agli stranieri che:

– soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
– soggiornano per motivi umanitari;
– sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
– godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna  del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle  missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza  degli  Stati  nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

La richiesta di rilascio del Permesso di Soggiorno di Lungo periodo UE

Il rilascio del Permesso di soggiorno va richiesto inviando presso gli Uffici Postali il Kit con la seguente documentazione:

  1. Richiesta compilando il modulo 209, 1 e 2 del Kit postale;
  2. 4 fotografie;
  3. fotocopia del Passaporto;
  4. dimostrazione del reddito minimo secondo l’assegno sociale (dichiarazione dei redditi, CU, 730, modulo Unico, …);
  5. eventuale dimostrazione di un contratto di lavoro in essere (ricevuta UNILAV, UNISOMM, INPS) o essere titolari di partita iva, anche tramite buste paga, bollettini INPS, fatture recenti…;
  6. aver superato il test di italiano di livello A2 o dimostrazione di possedere la conoscenza tramite diploma o dichiarazione di esenzione della commissione ASL;
  7. eventuale dimostrazione di non possedere reati precedenti tramite la presentazione di certificati penali e di carichi pendenti;
  8. certificato di idoneità alloggiativa nel caso la richiesta venga fatta anche per un familiare a carico;
  9. eventuale certificato di nascita del figlio da inserire.

Il familiare adulto a carico sarà tenuto a compilare solo il modulo 209 del kit postale e ad aggiungere la copia del Permesso del titolare dei requisiti.

L’aggiornamento del Permesso di lungo periodo UE

Per legge il Permesso di lungo periodo va aggiornato per quanto riguarda la foto ogni 5 anni e i vidimato nei suoi dati ogni 10 anni su richiesta del titolare, dunque non è un scadenza, ma una necessità di mantenere aggiornati i dati del documento.

L’aggiornamento va richiesto per i seguenti motivi:

  • 5 anni dal rilascio
  • variazione della residenza, sopratutto se cambia la Provincia e quindi la Questura di riferimento
  • cambio del documento di viaggio (passaporto)
  • inserimento o derubricazione del nominativo del figlio minore
  • variazioni anagrafiche (es. cambio del cognome, della città di nascita)

L’aggiornamento del Permesso di lungo periodo si richiede sempre tramite KIT senza dimostrazione di altro che la copia del Permesso esistente, la copia del Passaporto e l’indicazione dei vari dati anagrafici sul modulo 1 del kit postale, in caso di inserimento del figlio va aggiunto la copia del Certificato di nascita.

Il PSLP UE è indicazione di una stabilità del cittadino sul territorio pertanto sia per il rilascio che per l’aggiornamento il titolare deve essere iscritto nei registri anagrafici del territorio.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 agli articoli 3 e 15 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea), in vigore dal 1° febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La legge prevede inoltre espressamente che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo sia valido per 10 anni e sia automaticamente aggiornato alla scadenza del documento fisico, previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie. Per gli stranieri di età inferiore ai 18 anni la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di 5 anni.

La norma poi conferma che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale.

La nuova tipologia di permesso elettronico di lungo periodo ha una data di scadenza di 10 anni.

Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2022