Misure di Espulsione a Titolo di Sanzione Amministrativa o Alternativa alla Detenzione e Disposizioni per l'Esecuzione

L’espulsione a titolo di misura sostitutiva ha natura amministrativa così come afferma l’ordinanza n. 369/1999 della Corte Costituzionale, perché la sua esecuzione è affidata al questore anziché al pubblico ministero e perché tra le condizioni che costituiscono il presupposto dell’espulsione a titolo di misura alternativa vi sono quelle medesime previste per una delle ipotesi previste dall’art. 13, comma 2 T.U. delle leggi sull’immigrazione, approvato con d. lgs. n. 286/1998, in presenza delle quali il Prefetto deve adottare il provvedimento amministrativo di espulsione. Infatti per esigenze di carattere deflativo dei processi penali e degli istituti penitenziari l’ordinamento preferisce allontanare immediatamente dal territorio dello Stato lo straniero extracomunitario che comunque non avrebbe titolo per soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato e dovrebbe essere successivamente espulso con provvedimento amministrativo di espulsione, il quale abbia commesso dei reati lievi, invece che applicare nei suoi confronti la sanzione penale.

L’ordinamento italiano prevede due ipotesi nelle quali il giudice di un giudizio per un reato compiuto da uno straniero extracomunitario irregolarmente soggiornante sostituisce alla sanzione penale l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera:

  1. come sostitutiva della pena detentiva breve ovvero non superiore a 2 anni di reclusione per reati non colposi e non gravi;

  2. come sostitutiva della pena pecuniaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva di pena detentiva breve

L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione può essere disposta dal giudice nel caso di sentenza di condanna per reato non colposo, anche inflitta a seguito di applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell’artt. 444 cod. proc. pen. (cd “patteggiamento”), qualora ritenga di irrogare una pena detentiva non superiore ai 2 anni e ricorrano le seguenti condizioni (art. 16 T.U.,):

  • lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 13 comma 2 T.U. che legittimano l’espulsione da parte del prefetto (è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto di 8 giorni, il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, ovvero si tratti di straniero “pericoloso”); tra le condizioni tassativamente indicate nell’art. 13, comma 2 T.U. non rientra l’esistenza di altra condanna penale, né spetta al giudice di sorveglianza pronunciarsi sull’esistenza o meno delle condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se tempestivamente richiesto (Cass. pen., sez. I, sent. 11 gennaio 2007, n. 3500); peraltro l’espulsione non può essere disposta nel caso in cui, a causa della tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, spetti ancora al questore competente il compito di controllare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, perché il tribunale di sorveglianza non è legittimato ad entrare nel merito della riferibilità a causa di forza maggiore del ritardo stesso, per farne derivare automaticamente l’espulsione dello straniero (Cass. pen. Sez. I, n. 39083/2006);

  • la sentenza di condanna non riguardi uno o più delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal T.U., puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni;

  • non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena (cioè p. es. il condannato sia recidivo);

  • non sussista nessuno degli impedimenti all’esecuzione dell’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera indicati nell’art. 14, comma 1 T.U. (occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero è indisponibile un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo) che impediscono l’esecuzione coatta mediante accompagnamento alla frontiera

  • lo straniero non si trovi in nessuna delle situazioni nelle quali l’art. 19 T.U. prevede il divieto di espulsione (art. 16, comma 9 T.U.)

Nella sentenza il giudice deve indicare il periodo di divieto di reingresso, che non può essere inferiore a 5 anni. Se lo straniero espulso rientra illegalmente prima del termine prescritto la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. L’esecuzione del provvedimento è demandata al questore ed eseguita con accompagnamento coatto alla frontiera. La sentenza che dispone l’espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione è impugnabile secondo le regole generali del processo penale.

L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La Legge n. 94/2009 ha introdotto l’art. 10-bis T.U. che prevede il reato dello straniero extracomunitario che faccia ingresso o si trattenga illegalmente nel territorio dello Stato; il reato è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ma il giudice dispone l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria analogamente a quanto prescritto in caso di condanna ad una pena detentiva breve: affinché venga disposta tale tipo di espulsione non debbono sussistere gli impedimenti all’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera indicati nell’art. 14, comma 1 T.U. né una delle situazioni nelle quali l’art. 19 T.U. prevede il divieto di espulsione (art. 16, comma 9 T.U.) Nella sentenza il giudice deve indicare il periodo di divieto di reingresso che non può essere inferiore a 5 anni (art. 16 comma 4 T.U.).

Tuttavia lo straniero da condannarsi per il reato di ingresso o permanenza illegale previsto dall’art. 10-bis T.U. ad una pena pecuniaria sostituibile dal giudice con l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva può essere stato destinatario anche di un provvedimento amministrativo di espulsione e per effetto di entrambi i provvedimenti allo straniero è impartito il divieto di rientro.

Tuttavia in tal ipotesi sussistono problemi di coordinamento con le norme riguardanti l’espulsione amministrativa poiché queste prevedono, in via generale, un periodo di reingresso decennale (eventualmente inferiore, ma comunque non minore ai 5 anni, stabilito dal Prefetto all’atto di adozione del decreto di espulsione in considerazione della complessiva condotta tenuta dallo straniero nel periodo di permanenza in Italia) sicché non è chiaro se il Giudice di Pace nel comminare l’espulsione a titolo di misura sostitutiva possa stabilire un periodo di divieto di reingresso minore (o maggiore) a quello già disposto dal Prefetto o se invece si debba a questo uniformare. Se lo straniero espulso rientra illegalmente prima del termine prescritto la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. L’esecuzione del provvedimento di espulsione a titolo di misura sostitutiva è demandata al questore ed eseguita con accompagnamento coatto alla frontiera.

Divieto di reingresso dell’espulso e la trasgressione di tale divieto

Lo straniero espulso dal Giudice a titolo di misura sostitutiva non può rientrare in Italia durante il periodo indicato nella sentenza che non può, in ogni caso, essere inferiore ai 5 anni. E’ una misura indeterminata nel massimo e la legge non indica neppure i criteri con cui il giudice debba sostituire la pena da sostituire e la durata massima del divieto di rientro, poiché si indica soltanto la durata minima (Per approfondimenti e per le ipotesi di reingresso regolare dello straniero già espulso si veda la scheda “Divieti di reingresso”).

In caso di trasgressione di tale divieto lo straniero subisce due sanzioni:

  • l’espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena detentiva è revocata, con reviviscenza della pena detentiva sostituita, dallo stesso giudice che aveva adottato la sanzione sostitutiva (Cass. pen., sez. I, n. 34703/2004); la revoca della sanzione sostitutiva comporta che se nel frattempo la sentenza è diventata irrevocabile il pubblico ministero emette l’ordine di carcerazione e si esegue la pena originariamente sostituita. Anche in caso di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria inflitta per il reato di cui all’art. 10 comma bis T.U. si prevede la revoca della sanzione sostitutiva, la reviviscenza della sentenza e l’esecuzione della stessa;

  • poiché il reingresso illegale dell’espulso è anche un autonomo reato, prevedono che lo straniero sia arrestato anche fuori della flagranza del fatto e che si proceda nei suoi confronti con rito direttissimo. Le pene sono aggravate rispetto a quelle previste per il rientro illegale dello straniero espulso con provvedimento amministrativo: da 1 a 4 anni di reclusione e da 1 a 5 anni di reclusione se lo straniero espulso, già denunciato per il reingresso illegale, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020