L’Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Lavoro – Casi Particolari

Si tratta di categorie particolari di lavoratori che, data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi o anche, in casi particolari, senza indicazione di quote.

Tra le figure professionali previste abbiamo:

a) dirigenti o personale altamente specializzato;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani.

Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea; questo caso riguarda il distacco di dirigenti e personale altamente specializzato, con almeno sei mesi di esperienza nel settore, di società aventi in Italia la sede o una filiale o perlomeno un ufficio di rappresentanza (in quest’ultimo caso la società estera deve avere la propria sede principale in un altro Paese membro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

I lavoratori altamente specializzati sono quelli che svolgono delle mansioni che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’azienda distaccataria qualifica come attività altamente specialistica e prima della data del distacco temporaneo (si ha quando il datore di lavoro straniero per una propria esigenza pone temporaneamente un lavoratore a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa) sono occupati da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore (art. 40 c. 5 DPR 394/1999).

La durata del distacco deve essere definita e predeterminata nel tempo nonché commisurata alle effettive esigenze dell’azienda (distaccante). In ogni caso il distacco non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del distacco il lavoratore straniero può essere assunto a tempo determinato o indeterminato dall’azienda italiana distaccataria (art. 40 DPR 394/1999). Durante il distacco, ai lavoratori stranieri deve essere assicurato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla legge e dai contratti collettivi per i lavoratori italiani con analoghe mansioni (D.lgs. n. 72/2000).

Collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico.
Il  datore  di  lavoro  deve  essere necessariamente  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato membro dell’Unione europea che risiede all’estero che si trasferisce in Italia (art. 40 c. 8 DPR 394/1999).
L’ingresso fuori quota è ammesso per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico in Italia. La richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 27 lett. e del TU 286/98, deve essere effettuata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione compilando l’apposito modello Deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato all’estero autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato estero nel quale aveva luogo il rapporto di lavoro.


I
nfermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (lettera aggiunta dall’articolo 22, comma 1, della legge 30 luglio 2002, 189). I lavoratori previsti da questa lettera sono esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute ovvero  ottenuto in Italia o in uno Stato U.E.. Sono legittimate ad effettuare la richiesta di nulla osta:

  1. le strutture sanitarie, sia pubbliche che  private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri;
  2. le agenzie di somministrazione di lavoro;
  3. le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

Il Ministero del lavoro con nota del 7/9/2006 n. 3253 ha chiarito che gli infermieri professionali non aventi cittadinanza italiana possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle strutture private e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalle strutture pubbliche (in quanto l’accesso al pubblico impiego è costituzionalmente riservato ai cittadini italiani).

La procedura da seguire in questi casi è in simile a quella seguita per l’ingresso di lavoratori subordinati generali, con la presentazione da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico e le successive verifiche in Questura e Direzione Provinciale del Lavoro fino al rilascio/diniego dell’autorizzazione al lavoro e del NullaOsta.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020