Ingresso e Soggiorno per Motivo di Residenza Elettiva

Il permesso per residenza elettiva è rilasciabile in due distinte ipotesi:

  1. allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva (Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011);
  2. allo straniero che era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiare, a titolo di conversione del permesso di soggiorno (art.14, comma 1, lett. d del Reg.Att. 394/1999).
    Tale ipotesi allude al lavoratore che cessa l’attività lavorativa e fruisce in Italia di una pensione di vecchiaia o di anzianità o di una pensione da invalidità da lavoro ovvero al familiare che percepisce una pensione da superstite ovvero a chi percepisca comunque una pensione di invalidità civile o una pensione sociale. Il permesso autorizza il soggiorno in Italia dello straniero in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia.
  3. considerata una residenza elettiva anche la Carta di soggiorno per i familiari di cittadino comunitario (Circolare Ministero dell’Interno del 18/07/2007);
  4. dipendenti stranieri, religiosi o laici, che svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del Vaticano (Circolare Ministero dell’Interno del 24/05/2005).

La caratteristica della Residenza elettiva è di possedere una rendita lecita non da attività lavorativa.

Nell’ipotesi dello straniero entrato sul territorio dello Stato con il visto di ingresso per residenza elettiva, oltre ai requisiti previsti in generale per l’ingresso nel Territorio Nazionale si richiede la dimostrazione del possesso di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.

Il visto per Residenza elettiva prevede che la persona abbia la volontà di investire in Italia, anche acquistando beni immobili, sarà l’Ambasciata italiana a valutare la situazione per il rilascio del Visto, è bene fare richiesta all’Ufficio Visti dell’Ambasciata italiana di riferimento per acquisire i requisiti necessari al rilascio del visto.

Per la richiesta del Visto per Residenza Elettiva:

1. formulario di richiesta di visto;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. documentate e dettagliate garanzie circa le risorse economiche ampie e costanti nel tempo, derivanti da rendite (pensioni o vitalizi), proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o da altre fonti disponibilità in Italia di adeguato alloggio.
Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000 ossia dell’importo minimo di sussistenza secondo i dati ISTAT;

5. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.

Lo stesso permesso può essere rilasciato al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, qualora le capacità finanziarie siano adeguate.

Per ottenere questo tipo di permesso di soggiorno è richiesto il preventivo rilascio di un visto per motivo di “residenza elettiva”, che autorizza l’ingresso in Italia al fine di soggiornare per un periodo superiore a novanta giorni senza esercitare alcuna attività lavorativa nello Stato.

Da altro titolo di soggiorno

Nel caso di una conversione da altro titolo di soggiorno è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiare, e viene rilasciato a titolo di conversione del permesso di soggiorno, sempre che lo straniero percepisca una pensione in Italia (non è rilevante il tipo di pensione, né che l’ente erogante della pensione sia un ente italiano o straniero o un’organizzazione internazionale, ma ciò che conta è che si tratti di pensione, cioè di un trattamento economico continuativo e che esso sia effettivamente percepito dall’interessato in Italia).

Alcune circolari ministeriali prevedono il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in casi non altrimenti disciplinati dalla legge.
In mancanza di disposizioni diverse, è da ritenere che il rilascio del permesso di soggiorno in queste ipotesi avvenga alle stesse condizioni.

Per il rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi economici per il mantenimento proprio e dei familiari è discrezionale e fa capo alle rappresentanze consolari italiane all’estero in sede di rilascio del visto, nonché alla Questura del luogo di dimora in Italia poiché né la legge, né i regolamenti fanno riferimento a parametri determinati.

Invece il permesso di soggiorno per residenza elettiva deve essere rilasciato allorché lo straniero esibisca la documentazione idonea concernente la pensione percepita in Italia ed eventualmente fosse titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo per motivi familiari, che in tal caso è convertito.

Non è previsto un importo minimo della pensione percepita, ma in ogni caso non potrebbe negare il rilascio del permesso il Questore allorché lo straniero documenti anche la disponibilità dei mezzi per l’eventuale ritorno nel Paese di provenienza ed eventualmente la disponibilità di altri mezzi di sussistenza sufficienti, rapportati al numero delle persone a carico.

Oltre alla facoltà di soggiornare su tutto il territorio nazionale e di farvi rientro per il periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno, i titolari del permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale per la copertura assicurativa delle spese sanitarie. Si configura un’iscrizione volontaria al S.S.N. con il pagamento del contributo annuale, a parte i titolari di pensione contributiva. Essa è finalizzata ad assolvere all’obbligo di assicurare sé ed i familiari contro il rischio di malattie, infortunio e maternità nel territorio nazionale, ed è posta in alternativa all’assicurazione presso altri istituti italiani o esteri. Per l’iscrizione volontaria al S.S.N., valida anche per i familiari a carico, deve essere corrisposto un contributo annuale, determinato con decreto del Ministero della Sanità, a titolo di partecipazione alle spese, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero.

Quindi il titolare di Permesso per Redidenza Elettiva non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale obbligatoriamente, può effettuare una iscrizione volontaria con un costo annuale, nel caso però di una Residenza Elettiva con titolarità di pensione contributiva Italiana, l’iscrizione sanitaria è obbligatoria e dunque gratuita.

La legge non prevede che il titolare di questo tipo di permesso di soggiorno sia ammesso a svolgere attività lavorativa in Italia, mentre le indicazioni legislative lo escludono. La legge, inoltre, non prevede alcuna ipotesi di conversione di questo permesso in permesso di altro tipo.

Tuttavia il titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva può ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se sussistono tutte le altre condizioni previste dall’art. 9 T.U..

E’ bene ricordare che:

  1. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva ha la durata indicata dal visto, di solito un anno.
  2. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato a chi percepisca in Italia una pensione dovrebbe essere commisurato alle necessità, di solito uno o due anni.


Il permesso è rinnovabile fino a che permangono le condizioni suddette per il suo rilascio, secondo i principi generali, facendone richiesta almeno trenta giorni prima della sua scadenza. Esso è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

La revoca può avere luogo qualora vengano a mancare i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, con riferimento ai requisiti generali per l’ingresso e il soggiorno nel T.N., e in particolare al possesso di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome, ai sensi dell’articolo 5 c. 6 del T.U. ovvero in caso di revoca o annullamento o cessazione della percezione in Italia della pensione. Il ricorso avverso il provvedimento della Questura è impugnabile al Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso da notificare entro sessanta giorni (art. 21 della legge 6 dicembre 1974 n. 1034), ovvero al Prefetto con ricorso amministrativo gerarchico ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Familiari di cittadino Europeo

I familiari del cittadino europeo: “il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l’ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela” … “possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva“.

Dipendenti  di enti e organizzazioni del Vaticano

Il Ministero dell’Interno prevede altresì il rilascio del permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva ai “dipendenti stranieri, religiosi o laici, che svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del Vaticano” (Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, telex urgente 24 maggio 2005, prot. n. 400/C/2005/IV/607/P/5.2, ultima parte). In tali casi, il Ministero esclude il rilascio di una carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) in quanto le risorse di sostentamento deriverebbero dall’estero e non sarebbero pertanto percepite o dichiarate in Italia.

Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio 2023