Conversioni di Permessi di Soggiorno in Altre Tipologie

Lo straniero non comunitario che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido, nei casi previsti dall’ordinamento, può convertire il permesso di soggiorno di cui è in possesso in un’altra tipologia di permesso purché quello posseduto sia in corso di validità e, in casi specifici, vi siano le quote di ingresso previste dal decreto flussi.

La domanda di conversione deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per la verifica della disponibilità di quote di ingressi. Vediamo nel dettaglio alcuni casi:

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di Studio a:

  • Lavoro subordinato: lo studente straniero che lavora per una quantità di ore superiori a quelle consentite dal proprio permesso di soggiorno può richiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rivolgendosi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della propria provincia di residenza per  la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, sul sito dedicato del Ministero dell’Interno.
  • Lavoro autonomo: lo straniero che vuole convertire il proprio permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo deve inoltrare richiesta allo Sportello Unico per l’immigrazione della propria provincia di residenza e, successivamente, presentare la richiesta di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Testo Unico Immigrazione.
  • Coloro i quali hanno completato uno dei seguenti corsi di studi in Italia:
  1. Laurea triennale (180 crediti formativi universitari o CFU)
  2. Laurea specialistica biennale (120 CFU);
  3. Laurea magistrale (300 CFU);
  4. Diploma di specializzazione (durata minima 2 anni);
  5. Dottorato di ricerca universitaria (durata minima 3 anni);
  6. Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima 1 anno);
  7. Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima 1 anno);
  8. Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata 1 anno)

Potranno ottenere la conversione del proprio permesso per studio in un permesso per lavoro al di fuori delle quote flussi presentando, oltre alla documentazione richiesta, una copia del diploma o attestato che certifichi il conseguimento del titolo di studio o il completamento del tirocinio.

Conversione del permesso di soggiorno per Lavoro Stagionale a lavoro subordinato:

Il lavoratore straniero autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per lavoro stagionale ed in possesso del relativo titolo di soggiorno ancora in corso di validità, può convertire quest’ultimo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) nell’ambito delle quote disponibili. La domanda di conversione deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione sul sito dedicato del Ministero dell’Interno.

Conversione del permesso di soggiorno di altro tipo in permesso di soggiorno per Motivi Familiari (Coesione Familiare):

Può presentare istanza per la conversione del permesso di soggiorno del permesso posseduto in permesso di soggiorno per motivi di famiglia il familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia, che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare, cioè entro l’ultimo anno di validità del permesso di soggiorno (Art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione).

Qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno è convertibile a motivi familiari.
Gli stranieri che presentano domanda per la conversione del permesso di soggiorno (qualunque sia la tipologia), normalmente non sono soggetti al pagamento del contributo previsto per il rilascio.

Conversione tacita

Secondo le previsioni dell’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e per motivi di famiglia può essere utilizzato per le altre attività consentite anche senza una formale conversione. Partendo da ciò, l’art. 14, comma 1 del Regolamento Attuativo (Dpr 394/1999) del Testo Unico sull’Immigrazione, disciplina alcuni casi particolari in cui si può parlare di “conversione tacita”. In questi casi la conversione avviene al momento del rinnovo del permesso di soggiorno attraverso la modifica della motivazione per il quale quest’ultimo viene richiesto e, dunque, non c’è bisogno di recarsi in Questura per effettuare la specifica richiesta.

Le ipotesi previste dall’art 14 sono le seguenti:

  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
  • il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
  • il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva.
 
Si ricorda che è possibile chiedere un permesso per Attesa Occupazione da un permesso di Lavoro subordinato, Lavoro Autonomo, e da Studio una volta conseguito un diploma in Italia, ma non è possibile chiedere un permesso per Attesa Occupazione a partire da un permesso per Motivi Familiari (da ricongiungimento, art. 19, L. 30/2007) salvo che il cittadino abbia lavorato nel periodo precedente, in tal caso la decisione è rimessa alla Questura di competenza.

Il Decreto sicurezza DL 130 2020 convertito in Legge 173 2020 ha consentito la conversione a lavoro subordinato delle seguenti tipologie di permessi:
  •     Protezione speciale
  •     Calamità
  •     Residenza elettiva
  •     Acquisto cittadinanza
  •     Apolidia
  •     Attività sportiva
  •     Lavoro di tipo artistico
  •     Motivi Religiosi
  •     Assistenza minori
  •     Cure mediche (ex art. 19 lettera d-bis per gravi motivi di salute)

Ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2023