Ingresso e Soggiorno a norma dell'art. 31 (Assistenza Minore)

La fonte normativa di riferimento è sicuramente il D.lgs. n. 286/1998, meglio conosciuto quale Testo Unico sull’Immigrazione.
In particolare, per quanto riguarda l’art. 31, esso si caratterizza per una regolamentazione accurata e al contempo sistematica della complessa tematica dei permessi di soggiorno, con uno sguardo attento a quello che è l’interesse superiore dei minori. In questo senso, viene in rilievo il Titolo IV, contenente norme finalizzate ad intervenire sotto un duplice versante: da un lato, garantire l’unità della famiglia e, dall’altro, tutelare la posizione dei minori.

L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione – D.lgs n. 286/98 riconosce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. Questo viene permesso nel caso ci siano le disposizioni o requisiti di legge in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri.

Secondo l’Art.31, comma 3: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”

Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, una volta cessati i motivi che hanno consentito il suo rilascio.

È indubbio che la presenza del requisito in oggetto debba essere puntualmente dedotta dal ricorrente nonché accertata dal giudice minorile, dovendosi inquadrare la condizione giustificativa del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 31, terzo comma in termini di situazione emergenziale e, dunque, dotata dei requisiti dell’eccezionalità e gravità, proprio perché derogatoria di quanto propriamente statuito dalle disposizioni del Testo unico sull’Immigrazione, ovvero relativamente alle norme e profili generali dell’ingresso e del soggiorno regolari in Italia. Profili, questi ultimi, che possono ritenersi presenti qualora le condizioni di vita del minore sarebbero migliori se vivesse nel territorio italiano anziché nel suo paese di origine. In questo caso, lo sradicamento del familiare del minore straniero dall’Italia finirebbe con il creare una sorta di strumentalizzazione dell’interesse del fanciullo e non già una piena tutela dello stesso, con conseguente violazione del prioritario criterio valutativo che è, appunto, quello del minore ad essere educato nell’ambito del nucleo familiare.

I giudici hanno sostenuto che il Tribunale per i minorenni deve eseguire la valutazione circa la ricorrenza dei gravi motivi sotto un duplice profilo, nel senso che la situazione di emergenza dovrà essere considerata in termini di attualità se si tratta di autorizzazione all’ingresso del familiare del minore straniero nel territorio nazionale; al contrario, dovrà farsi riferimento ad una situazione futura ed eventuale nel caso in cui venga inoltrata richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare.

Possono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti del provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 31 laddove si accerti la “reale ed effettiva presenza del genitore, la sua idoneità ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui.

La procedura per poter fare richiesta di autorizzazione all’ottenimento del Permesso di Soggiorno per Assistenza Minore prevede la compilazione e presentazione di moduli per la presentazione dell’istanza che possono essere ritirati direttamente presso il Tribunale per i Minorenni del territorio di competenza oppure possono essere scaricati da internet.

La presentazione dell’istanza non prevede l’obbligo di assistenza tecnica legale, può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni.

Normalmente l’istruttoria viene svolta mediante:

  • audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti);

  • verifica del domicilio a mezzo di polizia locale salvo che uno dei due genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia prodotto un regolare contratto di locazione;

  • acquisizione di una relazione dei servizi sociali del comune di domicilio;
  • acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili.

Se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e sono allegate certificazioni se ne chiede conferma al medico curante. Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali.

All’istanza è opportuno allegare i seguenti documenti:

  • copia dei passaporti e dei documenti di identità dei genitori;

  • copia del o dei permessi di soggiorno (scaduto o in possesso da parte di uno dei genitori) e delle ricevute di presentazione delle istanze di rinnovo;

  • copia dello stato di famiglia (anche a mezzo di autocertificazione);

  • copia del certificato di nascita del minore;

  • copia della documentazione medica relativa allo stato di salute del/dei minore/i (se a fondamento della domanda vi sono ragioni di salute);

  • copia del contratto di lavoro o copia della dichiarazione d’impegno all’assunzione rilasciata dal datore di lavoro;

  • copia del contratto di locazione o altro documento equivalente;

  • copia del certificato di iscrizione o frequenza ad istituti scolastici del/i minore/i;

  • altro (es. copia dei decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni, relazione di accompagnamento Servizi Sociali o servizi del Terzo Settore, copia dei documenti attestanti la parentela tra il ricorrente – se diverso dai genitori – e i minori, etc.).

La decisione del giudice può variare a seconda della valutazione e portare ad un decreto che permetta la permanenza del genitore o di entrambi da 1 anno fino ad una certa età dei figli.

Spesso i reati penali pregressi sono ostativi.

La durata del procedimento è estremamente variabile da alcuni mesi fino a più di un anno.

Durante la durata del procedimento il genitore o entrambi i genitori non sono regolari sul territorio e non accedono ai servizi (se non in caso di permessi temporanei come “richiesta asilo politico o “cure mediche” per gravidanza).

Il permesso di soggiorno per Assistenza Minore va richiesto direttamente in Questura:

  1. modello 209 (o 219 cartaceo) opportunamente compilato;

  2. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);

  3. n. 4 fotografie in formato tessera;

  4. copia del decreto ex art.31 del giudice.

  5. fotocopia della comunicazione di ospitalità;

  6. copia del certificato di nascita del minore;
  7. marca da bollo da euro 16,00.

Il permesso, una volta ottenuto, permette di lavorare, ma non è prevista la conversione se non a Motivi Familiari per Coesione familiare.

Il permesso si può rinnovare fino al periodo definito dal decreto, è in ogni caso possibile presentare un’altra domanda al Tribunale per i minorenni.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020