Il Visto di Ingresso per Motivo di Familiare al Seguito (familiare non comunitario di cittadino comunitario soggiornante in Italia)

Lo status di familiare di cittadino dell’Unione Europea attribuisce al titolare un trattamento di particolare favore per le relative richieste di Visto di Ingresso per i paesi europei.

Per Paesi UE si intendono i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea (inclusi quelli che non aderiscono al Trattato di Schengen) a cui si aggiungono Norvegia, Islanda, Liechtenstein ed è esclusa la Svizzera, la Gran Bretagna era parificata ma da ottobre 2019 è uscita del tutto dagli accordi.

Disposizioni specifiche al riguardo sono contenute nella normativa nazionale (Decreto legislativo n. 30/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2004/38/CE) e dell’Unione Europea (art. 2, paragrafo 2, lettera a) e b) del Codice Visti e l’intera parte III del Manuale pratico).

I familiari individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 30/2007:

  1. coniuge;

  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
  3. ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner;

  4. discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;

che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’UE hanno diritto ad ottenere il Visto d’Ingresso in via prioritaria rispetto alle altre richieste e a titolo gratuito.

Si ricorda che la documentazione da presentare per i familiari di cittadini UE, di cui all’art. 2, è differente (non occorre presentare l’assicurazione sanitaria e la prova della condizione socio-economica).

Gli altri familiari, indicati nell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 30/2007:

  1. ogni altro familiare (fratelli, sorelle, parenti) se e’ a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
  2. il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata

costoro potranno fare ingresso tramite un visto turistico, quindi occorrerà presentare l’assicurazione sanitaria; all’arrivo se accompagnano o raggiungono il cittadino UE, occorrerà presentare la prova della condizione socio-economica e della situazione di “a carico” e convivenza nel paese di origine e i documenti che comprovano il legame familiare.

Eventuali richieste di visto di familiari stranieri di cittadini UE per viaggi che non abbiano un legame diretto con gli spostamenti del cittadino UE (quindi che non accompagnano o raggiungono il familiare UE) vanno trattate come ordinarie richieste di visto, da rilasciare se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla specifica tipologia d’ingresso richiesta.

Ai richiedenti soggetti ad obbligo di visto, verificato il loro status di familiare UE, si dovrà quindi rilasciare un visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne.

Il visto che viene rilasciato può essere di tipo turistico con indicazione del legame con il familiare UE.

Se la loro cittadinanza rientra invece tra quelle dei Paesi indicati nell’allegato I del Regolamento 539/2001, esenti da obbligo di visto Schengen, possono viaggiare senza necessità di alcun visto.

Gli interessati potranno poi, nei tre mesi dall’ingresso in territorio nazionale, richieedere alla competente Questura, il rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadino UE, presentando i documenti richiesti dall’art. 10 del Decreto Lgs. 30/2007:

  1. passaporto ordinario in corso di validità;

  2. fotografia in formato fototessera;

  3. attestato di iscrizione anagrafica del familiare cittadino comunitario o carta di identità se cittadino italiano;

  4. documentazione che comprovi il legame familiare: se prodotta all’estero, deve essere tradotta in italiano, o plurilingue, e sottoposta a legalizzazione dall’Ambasciata o Consolato italiano o ad apostillazione se proveniente da Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja;

  5. eventuale documentazione che comprovi l’a carico del cittadino regolare in Italia e il reddito.

Ulteriori informazioni e dettagli alla pagina:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entryexit/non-eu-family/index_it.htm.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020