Il Visto di Ingresso per Motivi di Studio

Il Visto di ingresso per Motivi di Studio (tipologia “Visto Nazionale“) è un’autorizzazione che consente l’ingresso in Italia per un soggiorno di lunga durata, sempre a tempo determinato, al cittadino straniero non comunitario, che, nell’ambito di una quota stabilita per legge, voglia seguire un corso di studi in Italia, come, ad esempio, corsi universitari, programmi di scambio e di iniziative culturali, di assistenza e cooperazione del Governo italiano, di ricerca avanzata o di alta cultura, oppure corsi di istruzione secondaria superiore, tirocini formativi.

Per la norma TU 286/98 art. 39 comma 4-bis lo straniero non comunitario già regolare presso un altro stato europeo che, all’interno di un programma di scambio, prosegua gli studi in Italia, non necessita di visto per l’ingresso.

Il cittadino straniero non comunitario deve presentare, all’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o residenza, la seguente documentazione:

  1. Formulario per la domanda di visto di ingresso;

  2. Fotografia recente in formato tessera;

  3. Documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

  4. Dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio: prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità;

  5. Dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito a titolo di esempio dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, ma variabile secondo i parametri annuali ISTAT;

  6. Assicurazione sanitaria, se il cittadino straniero non comunitario non ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese ;

  7. Iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia, che, a seconda di quanto di sceglie, dovrà essere:

    1. STUDIO-IMMATRICOLAZIONE AD UNIVERSITÀ: iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia i cui requisiti e procedure sono indicati da un apposito provvedimento, pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uiniversità e della Ricerca (MIUR), d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ed il Ministero dell’Interno;

    2. STUDIO-CORSO SINGOLO UNIVERSITARIO: iscrizione (secondo la tempistica stabilita dalle norme MIUR) a uno o più corsi singoli o “stage” universitari presso Università italiane statali o private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

    3. STUDIO-PROGRAMMA DI SCAMBIO E MOBILITÀ: iscrizione a programmi riconosciuti o autorizzati di scambio/mobilità/partenariato derivanti da programmi europei (tra i quali Erasmus Plus) o nazionali, e da collaborazioni tra istituzioni accademiche, scientifiche, scolastiche, e nel quadro di accordi, convenzioni e protocolli attuativi con Università straniere;

    4. STUDIO-POST LAUREA: iscrizione a corsi post-universitari (master, dottorati, specializzazioni, perfezionamenti…) presso Università italiane pubbliche o private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

    5. STUDIO-FORMAZIONE PROFESSIONALE: documentazione di iscrizione del corso di formazione professionale che si intende frequentare (con indicazione di durata, programma, certificazione acquisita ecc.). Il corso dovrà essere organizzato da enti di formazione che abbiano ottenuto l’accreditamento a gestire corsi di formazione professionale (ex art. 142, comma 1, lettera d, D.L. 112/1998; D.M. Ministero del Lavoro n. 166 del 25/05/2001). Il corso non potrà avere durata superiore a 24 mesi e dovrà essere finalizzato al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite;

    6. STUDIO-TIROCINIO: documentazione relativa al tirocinio. I tirocini sono realizzati in base ad un’apposita convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante.

Per l’iscrizione universitaria è richiesta la presentazione del diploma di scuola superiore, in taluni casi occorrerà integrare gli studi di scuola superiore (per paesi con una annualità scolastica in meno), inoltre in alcuni paesi sarà necessario passare un test di lingua italiana o un test generale prima dell’iscrizione universitaria.

Il Diploma di scuola superiore, tradotto e legalizzato servirà per ottenere la Dichiarazione di Valore presso l’Ambasciata italiana, necessaria per la preiscrizione.

Nota bene: per effetto di specifici accordi locali approvati dalla Commissione europea, è possibile che i documenti richiesti siano in tutto o in parte diversi da quelli elencati. Rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato italiano competente per ulteriori informazioni.

Il visto di ingresso consente al cittadino straniero non comunitario di poter entrare regolarmente sul territorio nazionale e richiedere il relativo Permesso di Soggiorno.

Si ricorda che per periodi di permanenza inferiori ai 90gg non è necessario fare richiesta del Permesso di soggiorno.

Lo studente che dimostri di possedere le caratteristiche necessarie per l’art. 29 del TU 286/98 può far richiesta di un visto per familiare al seguito (ricongiungimento dall’estero) e venire in Italia con i familiari.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020