Il Visto di Ingresso per Motivi di Lavoro Subordinato e Stagionale

Il Visto di Ingresso a Motivo di Lavoro Subordinato non stagionale e Stagionale (tipologia “Visto Nazionale) è un’autorizzazione che consente l’ingresso in Italia per un soggiorno di breve o lunga durata al cittadino straniero non comunitario che sia chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato. Può essere rilasciato soltanto a seguito di Nullaosta al Lavoro Subordinato o Stagionale richiesto alla Prefettura italiana competente per territorio.

Il cittadino straniero non comunitario, una volta ottenuto il Nullaosta al Lavoro Subordinato o Stagionale richiede il Visto d’Ingresso all’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o residenza, presentando la seguente documentazione:

  • Formulario per la domanda di visto di ingresso;

  • Fotografia recente in formato tessera;

  • Documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

  • Nullaosta al lavoro Subordinato o Stagionale concesso da parte della Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione), in molti casi il Nullaosta è già stato trasmesso digitalmente e non occorre produrre anche la copia cartacea.

L’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di origine o residenza abituale del cittadino straniero valuta la domanda, la presenza dei requisiti e la disponibilità di quote in base al Decreto Flussi, e rilascia il Visto d’Ingresso per Lavoro Subordinato o Lavoro Stagionale.

Il visto può avere la durata da sei mesi a un anno.

Il visto di ingresso consente al cittadino straniero non comunitario di poter entrare regolarmente sul territorio nazionale e richiedere il relativo Permesso di Soggiorno.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020