Il Permesso di Soggiorno per Motivo di Cure Mediche

Il Permesso di Soggiorno a Motivo di Cure Mediche può essere rilasciato per tre motivazioni differenti:

  1. per i cittadini stranieri non comunitari che hanno fatto ingresso in Italia con un Visto a Motivo di Cure Mediche e per i loro accompagnatori (TU 286/98 art. 36).
    Deve essere richiesto all’Ufficio Immigrazione della Questura di competenza entro n. 8 giorni dall’ingresso sul territorio.
  2. Per i cittadini stranieri non comunitari che siano sul territorio per altro motivo, anche senza titolarità di soggiorno, che versino in in condizioni di salute di particolare gravità (TU 286/98 art. 19 comma 2 lettera d-bis come modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. g, D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132)
  3. Per le cittadine non comunitarie sul territorio ad altro titolo per il TU 286/98 art. 19 comma 2 alla lettera d che dispone il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Pertanto il permesso può essere chiesto solo a partire dal terzo mese di gravidanza.

Il Permesso di Soggiorno a Motivo di Cure Mediche ha una durata variabile:

  1. secondo la necessaria e sufficiente durata per coprire l’intero trattamento sanitario previsto dal rilascio del Visto di Ingresso,
  2. di un anno rinnovabile secondo le cure necessarie certificate per chi versa in gravi condizioni di salute,
  3. per sei mesi prima e sei mesi dopo nel caso di una gravidanza.

Il Permesso di Soggiorno Motivo di Cure Mediche può essere rinnovato se ne ricorrano requisiti e circostanze.

Il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n.173 consente:

l‘attività lavorativa per il permesso ottenuto per l’art 36 de TUI;

per il permesso ottenuto ex art. 19 c.d bis TUI il decreto prevedeva la conversione a lavoro, ma il decreto legge del 10 marzo 2023 convertito in legge 50 del 5 maggio 2023 ha abrogato questa possibilità.

Il primo rilascio del Permesso di Soggiorno a Motivo di Cure Mediche

Il cittadino straniero non comunitario deve recarsi direttamente presso la Questura (riferimento: Ufficio Immigrazione) competente per territorio, entro n. 8 giorni dalla data di ingresso in Italia e richiedere il rilascio del Permesso di Soggiorno. Dopo aver accertato la regolarità del visto, la Questura consegna il modulo di richiesta da compilare.

Alla domanda devono essere allegati:

  1. modello 209 (o 209 cartaceo) opportunamente compilato;

  2. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);

  3. n. 4 fotografie in formato tessera;

  4. (art. 36) dichiarazione rilasciata dall’ospedale sul tipo di cura, data d’inizio e durata anche dell’eventuale degenza prevista;
    (art. 19 comma 2 lettera d-bis) certificazione di un medico curante sulla gravità della condizione del cittadino straniero, la necessità di cure e l’impossibilità di uscire dal territorio per il rischio di vita;
    (art. 19 comma 2 lettera d) certificazione medica sulla data presunta del parto.

  5. fotocopia della comunicazione di ospitalità; in particolare documentazione della disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore (se presente) per il periodo di convalescenza dell’interessato;

  6. marca da bollo da euro 16,00.

La domanda può essere presentata, tramite delega, anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse (anche da chi presiede l’ospedale o altro luogo di cura in cui lo straniero è ospitato).

Un analogo Permesso di Soggiorno può essere richiesto anche dal famigliare, cittadino straniero non comunitario, che abbia accompagnato il cittadino richiedente cure mediche.

Costi della domanda

Gli importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:

  • ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio del Permesso di Soggiorno in formato elettronico (PSE) da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico”;

  • pagamento contributo di euro 40,00 per il rilascio del Permesso di Soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino a un anno.

La Questura sottopone il cittadino straniero ai rilievi fotodattilografici (impronte digitali) e di fotosegnalamento (identificazione della persona).

La Questura consegna al cittadino straniero una ricevuta e l’indicazione della data di convocazione in cui presentarsi per ritirare il permesso di soggiorno.

Il Permesso di Soggiorno può essere ritirato, tramite delega, anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse (anche da chi presiede l’ospedale o altro luogo di cura in cui lo straniero è ospitato).

Il Permesso di Soggiorno a Motivo di Cure Mediche Il permesso di soggiorno per cure mediche consente lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, così come specificato dall’art.1, comma 1, lettera i), del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173, che ha riformato l’art.36, comma 3, del decreto legislativo n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni Testo Unico sull’Immigrazione.

Un analogo Permesso di Soggiorno può essere richiesto anche dal famigliare, cittadino straniero non comunitario, che abbia accompagnato il cittadino richiedente cure mediche.

Il Permesso di Soggiorno a Motivo di Cure Mediche può essere rinnovato se ne ricorrano i requisiti e circostanze.

Il rinnovo del Permesso di Soggiorno a Motivi di Cure Mediche

È necessario al cittadino straniero non comunitario per continuare a soggiornare in Italia a Motivi di Cure Mediche quando il permesso di soggiorno sia in scadenza o scaduto. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Questura entro la data di scadenza del permesso di cui si è in possesso e, in casi particolari, fino a 60 giorni dopo la scadenza del suddetto permesso. Deve essere richiesto direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio tramite compilazione dell’apposito modulo.

Alla domanda devono essere allegati:

  1. modello 210 (o 209 cartaceo) opportunamente compilato;

  2. fotocopia del Permesso di Soggiorno a Motivo di Cure Mediche in scadenza o scaduto;

  3. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);

  4. n. 4 fotografie in formato tessera;

  5. (art.36) dichiarazione rilasciata dall’ospedale relativa all’esigenza di proseguire la cura in quanto indifferibile ed erogabile solo in Italia, con allegata relazione;
    (art. 19 comma 2 lettera d-bis) dichiarazione del medico circa la situazione di gravità;
    (art. 19 comma 2 lettera d) certificato di nascita;

  6. fotocopia della comunicazione di ospitalità; in particolare documentazione della disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore (se presente) per il periodo di convalescenza dell’interessato;

  7. marca da bollo da euro 16,00.

La domanda può essere presentata, tramite delega, anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse (anche da chi presiede l’ospedale o altro luogo di cura in cui lo straniero è ospitato).

Un analogo Permesso di Soggiorno può essere richiesto anche dal famigliare, cittadino straniero non comunitario, che abbia accompagnato il cittadino richiedente cure mediche.

Costi della domanda

Gli importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:

  • ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio del Permesso di Soggiorno in formato elettronico (PSE) da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico”;

  • pagamento contributo di euro 40,00 per il rilascio del Permesso di Soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino a un anno.

La Questura sottopone il cittadino straniero ai rilievi fotodattilografici (impronte digitali) e di fotosegnalamento (identificazione della persona).

La Questura consegna al cittadino straniero una ricevuta e l’indicazione della data di convocazione in cui presentarsi per ritirare il permesso di soggiorno.

Il Permesso di Soggiorno può essere ritirato, tramite delega, anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse (anche da chi presiede l’ospedale o altro luogo di cura in cui lo straniero è ospitato).

Il Permesso di Soggiorno a Motivo di Cure Mediche può essere rinnovato se ne ricorrano i requisiti e circostanze.

Il cittadino non comunitario che ottenga il Permesso per Cure Mediche per l’art. 36 del TU 286/98, entrando con un Visto per Cure Mediche non ha diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; il cittadino che ottenga il permesso per altri motivi può accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2024