Il Permesso di Soggiorno per Motivi di Lavoro Subordinato e Stagionale

Il Permesso di Soggiorno a Motivo di Lavoro Subordinato non stagionale e Stagionale è il titolo di soggiorno necessario per i cittadini stranieri non comunitari che hanno fatto ingresso in Italia con un visto per Motivi di Lavoro Subordinato non stagionale o Stagionale a seguito del rilascio di Nullaosta al Lavoro Subordinato o Stagionale.
La procedura prevede che si debba chiedere il kit (necessario per la richiesta di rilascio del Permesso di soggiorno alla Questura) alla Prefettura (riferimento: Sportello Unico per l’Immigrazione) di competenza entro n. 8 giorni dall’ingresso sul territorio del lavoratore.

Il Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato o Stagionale ha una durata variabile in base alla tipologia di contratto di lavoro attivata (tempo determinato, tempo indeterminato):

  • da n. 6 mesi a 9 mesi per il rilascio del primo Permesso di Soggiorno per Lavoro Stagionale;
  • n. 1 anno per il rilascio del primo Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato in caso di contratto a tempo determinato pari a n. 1 anno e inferiore a n. 2 anni;
  • n. 2 anni per il rilascio del primo Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato in caso di contratto a tempo determinato superiore a n. 2 anni o a tempo indeterminato;
  • da n. 1 a n. 2 anni per il rinnovo del Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato a seconda della durata relativa al contratto di lavoro (tempo determinato, tempo indeterminato).

Nota: il Permesso di Soggiorno per Lavoro Stagionale non può essere rinnovato, ma può essere convertito.

Il primo rilascio del Permesso di Soggiorno per motivi di Lavoro Subordinato o Stagionale

Il cittadino straniero deve recarsi presso la Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) competente per territorio, entro n. 8 giorni dalla data di ingresso in Italia, per perfezionare la procedura di ingresso, sottoscrivere l’Accordo di Integrazione e richiedere il rilascio del Permesso di Soggiorno. Dopo aver accertato la regolarità del visto, del rapporto di lavoro e della disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, la Prefettura consegna moduli precompilati (kit) per la richiesta del Permesso di Soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Uffici Postali abilitati.

Il datore di lavoro si impegna ad attivare il contratto di lavoro (registrazione UNILV/UNISOMM o attivazione contratto di lavoro domestico presso INPS) in tempi brevi.

Alla domanda per il Permesso tramite kit postale devono essere allegati:

  1. Modello 209 – Modulo 1 opportunamente compilato;
  2. Modello 209 – Modulo 2 opportunamente compilato;
  3. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti, ed il visto di ingresso per lavoro con il relativo timbro di ingresso);
  4. marca da bollo da euro 16,00.


Costi della domanda

Gli importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:

  • ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio del Permesso di Soggiorno in formato elettronico (PSE) da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico”;
  • pagamento di euro 30,00 per le spese di spedizione del kit postale (formato assicurata);
  • pagamento contributo di euro 50,00 per il rilascio del Permesso di Soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni.

La ricevuta di pagamento del nuovo contributo deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.

Se viene richiesto il rilascio del Permesso di Soggiorno, utilizzando un unico kit di Poste Italiane per uno stesso nucleo familiare con uno dei genitori e dei figli minori di quattordici anni, deve essere allegata la ricevuta del versamento di euro 30,46 per ciascun componente il nucleo familiare.

Il cittadino straniero deve presentare la richiesta presso gli Uffici Postali abilitati.

L’operatore di Poste Italiane provvede a consegnare al cittadino straniero la ricevuta della raccomandata di spedizione che deve essere conservata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali si può conoscere, collegandosi al sito internet www.portaleimmigrazione.it, lo stato di avanzamento della pratica, la data di convocazione per il fotosegnalamento e il successivo ritiro del Permesso di Soggiorno.

La Questura sottopone il cittadino straniero ai rilievi fotodattilografici (impronte digitali) e di fotosegnalamento (identificazione della persona).

All’appuntamento del fotosegnalamento andrà prodotto il contratto di lavoro avviato e il modello UNILAV/UNISOMM o ricevuta INPS per il lavoro domestico.

Con il Permesso di Soggiorno per lavoro autonomo si può svolgere, per lo stesso periodo, un’attività subordinata senza convertire il permesso stesso. Al momento del rinnovo del permesso, verrà rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente si svolge.

Il permesso di Lavoro Stagionale non si può rinnovare come Lavoro subordinato normale, è possibile rinnovarlo fino ad un massimo di 9 mesi totali, se è attivo il decreto per le conversioni e vi sono delle quote per la provincia di competenza è possibile chiedere allo Sportello Unico della Prefettura competente una conversione grazie alla presenza di una proposta lavorativa.

Il rinnovo del Permesso di Soggiorno per motivi di Lavoro Subordinato

È necessario al cittadino straniero non comunitario per continuare a soggiornare in Italia per motivi di Lavoro Subordinato quando il permesso di soggiorno sia in scadenza o scaduto. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Questura entro la data di scadenza del permesso di cui si è in possesso (non prima di 90gg dalla scadenza) e, in casi particolari, fino a n. 60 giorni dopo la scadenza del suddetto permesso. Deve essere richiesto all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio tramite kit postale e viene rinnovato soltanto se permangono la condizione di essere titolare di una attività lavorativa subordinata, anche differente da quella per cui il lavoratore straniero è arrivato dall’estero, o se si è iscritti al Centro per l’impiego ed alle liste della disoccupazione tramite Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID), in tal caso è possibile ottenere il rilascio di un permesso per Attesa Occupazione della durata di un anno, rinnovabile solamente in presenza di un contratto di lavoro.

Il Permesso di Soggiorno per Lavoro Stagionale è rinnovabile se non si sono esauriti i mesi massimi di permanenza sul territorio, viene rilasciato esclusivamente per svolgere l’attività prevista e soltanto per il datore di lavoro e la durata per cui è stato rilasciato il relativo visto di ingresso, è però convertibile se si rientra nelle quote del decreto flussi e se si ottiene una proposta contrattuale.

La domanda di rinnovo del Permesso di Soggiorno deve essere presentata alla Questura con la spedizione del kit postale presso gli Uffici Postali abilitati, allegando la seguente documentazione:

  1. modulo 1 del modello 209 opportunamente compilato;
  2. modulo 2 del modello 209 solo se in presenza di attività o redditi da lavoro o nel caso di non occupazione mediante iscrizione al Centro per l’Impiego, opportunamente compilato;
  3. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);
  4. fotocopia del Permesso di Soggiorno in scadenza;
  5. fotocopia del contratto di lavoro su apposito modello (Modello Unilav / Unisomm) o Ricevuta INPS iscrizione per lavori Domestici inviato dal datore di lavoro all’INPS (per contratti precedenti il 15/11/2011 occorre ancora utilizzare la comunicazione del Contratto di soggiorno oramai abrogato);
  6. fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita: CU (ex CUD), Mod. Unico, 730, Dichiarazione dei Compensi, etc;
  7. fotocopia dell’ultima busta paga (inoltre, fotocopia dei versamenti dei contributi previdenziali all’INPS per l’anno in corso, per i contratti di tipo domestico / assistenza alla persona);
  8. marca da bollo da 16,00 euro.


Costi della domanda

Gli importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:

  • ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio del Permesso di Soggiorno in formato elettronico (PSE) da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico”;
  • pagamento di euro 30,00 per le spese di spedizione del kit postale (formato assicurata);
  • pagamento contributo di euro 50,00 per il rilascio del Permesso di Soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
  • pagamento contributo di euro 40,00 per il rilascio del Permesso di Soggiorno di durata superiore a n. 3 mesi e fino a n. 1 anno.

La ricevuta di pagamento del nuovo contributo deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.

Se viene richiesto il rilascio del Permesso di Soggiorno, utilizzando un unico kit di Poste Italiane per uno stesso nucleo familiare con dei figli minori di 14 anni, deve essere allegata la ricevuta del versamento di euro 30,46 per ciascun componente il nucleo familiare.

Il cittadino straniero deve presentare la richiesta presso gli Uffici Postali abilitati.

L’operatore di Poste Italiane provvede a consegnare al cittadino straniero la ricevuta della raccomandata di spedizione che deve essere conservata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali si può conoscere, collegandosi al sito internet www.portaleimmigrazione.it, lo stato di avanzamento della pratica, la data di convocazione per il fotosegnalamento e il successivo ritiro del Permesso di Soggiorno.

La Questura sottopone il cittadino straniero ai rilievi fotodattilografici (impronte digitali) e di fotosegnalamento (identificazione della persona).

Con il Permesso di Soggiorno per lavoro autonomo si può svolgere, per lo stesso periodo, un’attività subordinata senza convertire il permesso stesso. Al momento del rinnovo del permesso, verrà rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente si svolge.

Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, sempre tramite l’invio della domanda tramite l’ufficio postale, un Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione di durata di n. 1 anno, allegando l’iscrizione al Centro per l’impiego. Il Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro.

 
Ultimo aggiornamento: 24 Luglio 2020