Il Nullaosta per Motivi di Lavoro Autonomo

È l’autorizzazione indispensabile ai cittadini stranieri non comunitari per poter ottenere il visto di ingresso per Lavoro Autonomo e per la successiva richiesta di Permesso di Soggiorno (stessa motivazione) e deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente per territorio tramite specifica procedura online. È possibile inviare la richiesta di Nullaosta al Lavoro Autonomo soltanto all’entrata in vigore del Decreto Flussi, che fissa il numero di quote disponibile all’ingresso di lavoratori autonomi.

Per lavoro autonomo si intende un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di società di capitali o di persone o l’assunzione di cariche societarie.

Il rilascio del nullaosta al lavoro autonomo deve essere richiesto alla Questura (riferimento: Ufficio l’Immigrazione) competente per territorio, compilando gli appositi moduli telematici e avviene esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “Decreto Flussi”. Il Nullaosta per Motivi di Lavoro Autonomo è rilasciato entro i limiti di questo contingente numerico.

La procedura

La procedura per la richiesta di visto per lavoro autonomo si divide in due fasi:

  • la Questura (Ufficio Immigrazione) competente per territorio verifica le quote disponibili e provvede al rilascio del nullaosta per l’ingresso in Italia;
  • l’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di origine o residenza abituale del lavoratore rilascia il visto di ingresso.

I requisiti

Il cittadino straniero che vuole fare richiesta di nullaosta al lavoro autonomo deve:

  1. avere un reddito annuo minimo proveniente da fonti lecite superiore al minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  2. avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, con Certificazione di idoneità abitativa o alloggiativa;
  3. avere Nullaosta ai fini dell’ingresso in Italia, rilasciato dalla Questura competente, alla quale dovrà essere consegnata (anche attraverso un procuratore) copia delle dichiarazioni, delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva, richieste in base alla tipologia di lavoro autonomo da svolgere in Italia;

Inoltre, non devono esserci motivi ostativi all’ingresso del lavoratore (derivanti dal Codice Civile e Codice Penale italiano o da segnalazioni in banca dati Schengen).

Come fare

Il cittadino straniero che intenda svolgere un’attività lavorativa autonoma in Italia deve richiedere alla Questura competente, anche tramite un procuratore presente sul territorio italiano, il nullaosta provvisorio per l’ingresso, presentando la seguente documentazione:

  • dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio di un titolo abilitativo al lavoro autonomo, redatta dalle competenti autorità ministeriali o amministrative;
  • documentazione presentata per il rilascio della predetta dichiarazione;
  • attestazione dei parametri finanziari di riferimento (dichiarazione che riporta quali e quante risorse finanziarie occorre possedere per l’esercizio di un determinato lavoro autonomo) rilasciata dalle competenti autorità amministrative;
  • eventuale possesso delle caratteristiche professionali richieste.

La Questura (Ufficio Immigrazione) ha tempo n. 20 giorni per rilasciare o rifiutare il nullaosta.

Il Nullaosta al Lavoro Autonomo ha una validità di n. 6 mesi; pertanto il visto d’ingresso deve essere richiesto entro tale termine.

Per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo occorre poi inoltrare la documentazione predisposta, con data non anteriore a tre mesi, all’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o di residenza abituale.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020