L'Accordo di Integrazione - Caratteri Generali

L’Accordo di Integrazione prevede che il cittadino straniero non comunitario che richiede il rilascio del primo Permesso di Soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nel momento dell’ingresso in Italia per la prima volta (e se ha compiuto i 16 anni), sottoscriva con lo Stato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura, o alla Questura, l’Accordo di Integrazione, che è costituito da un apposito Modello (fac simile) che lo straniero deve compilare e firmare.

L’Accordo di Integrazione prevede l’obbligo e l’impegno a conoscere la lingua italiana e la cultura civica e civile in Italia.

Lo spirito dell’Accordo di Integrazione parte dal presupposto che “L’integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l’apprendimento della lingua italiana; inoltre, viene chiesto all’immigrato il rispetto, l’adesione e la condivisione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.”

La conoscenza della lingua italiana così come il livello di integrazione del cittadino straniero sono definiti da un numero di crediti, cioè tradotti in punteggio.

Al momento della sottoscrizione, al cittadino straniero non comunitario vengono attribuiti n. 16 crediti.

Il modello, nel caso in cui sia sottoscritto e compilato da un minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, è sottoscritto anche dai genitori regolarmente soggiornanti.

Impegni derivanti dalla firma dell’Accordo di Integrazione

Con la sottoscrizione dell’Accordo il cittadino non comunitario si impegna a:

  1. acquisire un livello medio di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa);
  2. acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
  3. acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
  4. acquisire informazioni circa i diritti e i doveri in Italia, sulle facoltà e gli obblighi relativi al soggiorno, sui diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli in base alle leggi italiane, anche riguardo all’obbligo di istruzione.

Per questi motivi, Il cittadino straniero non comunitario, entro n. 3 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione, è obbligato a partecipare ad un corso di formazione appositamente predisposto, mediante il quale, partendo da 16 crediti iniziali, deve raggiungere entro n. 2 anni il numero di n. 30 crediti, pena la revoca del permesso di soggiorno.

La mancata partecipazione al corso di formazione comporta la decurtazione di crediti.

Quando non è da sottoscrivere

Vi sono casi in cui non si deve sottoscrivere l’Accordo:

  1. minori non accompagnati affidati, cioè a tutela, per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile;
  2. vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione (v. art 18 del Testo Unico sull’Immigrazione);
  3. cittadino straniero portatore di gravi patologie o di disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Tali patologie devono essere documentate mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale: in questi casi, non si procede alla stipula dell’accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se già stipulato, questo si intende adempiuto.

I crediti

Ai crediti assegnati al momento della sottoscrizione dell’accordo (n. 16) possono successivamente sommarsene altri.

Una Tabella predisposta dal Ministero dell’Interno prevede che ad un determinato grado di conoscenza della lingua italiana, ad una buona conoscenza della cultura civica, così come nel caso di frequenza di corsi di istruzione o formazione, consegua il riconoscimento di un certo numero di crediti. Ulteriori crediti possono essere assegnati per la frequenza di corsi universitari.

I crediti vengono riconosciuti, ad esempio, anche per:

  • lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  • per la scelta del medico di base;
  • per lo svolgimento di attività di volontariato;
  • nel caso di stipula di contratto di locazione;
  • acquisto o accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile destinato ad uso abitativo.

 

Un’ulteriore Tabella predisposta dal Ministero dell’Interno prevede i casi in cui il numero di crediti può subire una decurtazione, come nel caso di:

  • condanne, anche non definitive, per la commissione di reati. Più è grave il reato commesso più alto sarà il numero di crediti decurtati;
  • illeciti amministrativi e fiscali (per sanzioni pecuniarie pari o superiori a diecimila euro).

Durata dell’Accordo di Integrazione

L’Accordo di integrazione prevede un tempo massimo di n. 2 anni per essere completato.

Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura invia una comunicazione al cittadino straniero per invitarlo a presentare la documentazione giustificativa per l’aggiunta di nuovi crediti.

Nel caso in cui lo straniero non sia in possesso di tale documentazione, dovrà presentare i documenti che dimostrino che ha almeno iniziato o si è adoperato per l’adempimento di quanto previsto nell’accordo.

In assenza della documentazione, il cittadino straniero può svolgere un test di verifica gratuito presso lo Sportello Unico della Prefettura.

Prodotta la documentazione necessaria ed eventualmente effettuati i test di verifica, lo Sportello Unico procede ad assegnare o decurtare i crediti.

Importante attenzione viene data dal Regolamento dell’Accordo di Integrazione all’obbligatorietà, da parte dei genitori, dell’istruzione dei figli soggiornanti in Italia. Infatti, il mancato adempimento a tale obbligo, comporta, salva la dimostrazione di essersi effettivamente adoperati a tal fine, l’integrale decurtazione di tutti i crediti ricevuti in partenza, ed anche di quelli successivamente acquisiti con la conseguenza più grave cioè la risoluzione dell’accordo.

Come comprovare la conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

Di norma, lo straniero è tenuto a partecipare alla sessione di educazione civica prenotata dalla Prefettura in sede di sottoscrizione dell’Accordo.

In deroga a ciò, gli stranieri regolarmente frequentanti un’Università italiana e i possessori dei titoli di cui ai punti a, b e c sopraelencati e (al punto d) i possessori del “PLIDA” e della “Certificazione italiano L2” rilasciata dall’Università degli Studi di Roma 3, che non abbiano frequentato la sessione di formazione civica, non subiranno decurtazioni di crediti in quanto si ritiene che il percorso di studi al termine del quale sono stati conseguiti i titoli abbia fornito i richiesti elementi di conoscenza.
Lo straniero che non abbia partecipato alla sessione o non sia in possesso dei titoli citati sopra, può chiedere alla Prefettura di sostenere un apposito test.

Conclusione della verifica

La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:

  • Adempimento – qualora sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
    – il numero dei crediti sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in 30 crediti
    – sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
    – sia stato conseguito un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
  • Proroga di un anno – qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
    – il numero dei crediti sia compreso tra 1 e 29
    – non sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
    – non sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

Della proroga è data comunicazione allo straniero; un mese prima della scadenza di tale proroga, la Prefettura avvisa lo straniero e attiva la verifica finale riferita all’intero triennio, che può dar luogo all’estinzione dell’Accordo per adempimento oppure alla risoluzione dell’Accordo per inadempimento o alla risoluzione dell’Accordo per inadempimento parziale di cui l’autorità competente tiene conto per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al TUI.

  • Inadempimento – qualora il numero dei crediti sia pari o inferiore a zero. La risoluzione dell’Accordo per inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, salvo ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal TUI
  • Inadempimento parziale – qualora in caso di proroga, in fase di verifica:
  1. Il numero di crediti risulti superiore a zero ma inferiore a 30:
    – per assenza di idonea documentazione
    – per mancato esercizio della facoltà di sostenere il test di accertamento della conoscenza della lingua italiana e degli elementi di cultura civica
    – per irreperibilità dello straniero
  2. Il numero dei crediti risulti superiore a 30 ma:
    – non sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
    – non sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia


Procedura

Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia dopo il 10/03/2012 è tenuto a sottoscrivere l’Accordo di integrazione nelle modalità e con le esenzioni descritte sopra. Il giorno della sottoscrizione, la Prefettura chiede all’utente di indicare un indirizzo mail valido (possibilmente PEC) e gli fornisce delle credenziali per accedere al sito http://accordointegrazione.dlci.interno.it, dove lo straniero potrà controllare in ogni momento l’iter dell’Accordo e i propri crediti. Le credenziali possono essere recuperate (in caso di necessità) dalla Prefettura, interrogando l’Accordo e riproducendo la stampa del relativo modulo: al primo accesso verrà chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l’utenza in un indirizzo mail valido.
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’Accordo, la Prefettura ne avvia la verifica invitando lo straniero a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori. I crediti assegnati all’atto della sottoscrizione vengono confermati nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle decurtazioni (vedi sopra). Se la documentazione prodotta accerta un livello di conoscenza superiore vengono riconosciuti i relativi crediti aggiuntivi.
La conoscenza della lingua italiana può essere comprovata attraverso certificazioni, diplomi o titoli (vedi sopra).
In assenza di tale documentazione, lo straniero può richiedere alla Prefettura di sostenere un apposito test articolato in due sezioni: la prima sezione del test è relativa alla conoscenza della lingua italiana a livello A2, la seconda alla conoscenza della cultura civica e della vita civile, da svolgersi in un’unica giornata presso uno dei CPIA o CTP del territorio.
A tal fine lo straniero accede al portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it utilizzando le credenziali fornitegli dalla Prefettura al momento della sottoscrizione dell’Accordo, entra nella sezione “prenotazione test” e seleziona il tasto “richiesta prenotazione”. Il sistema prenderà in carico la richiesta: nei giorni successivi, rientrando nel portale, lo straniero potrà verificare la data a lui assegnata per il test. Il raggiungimento del livello almeno “sufficiente” della cultura civica e della vita civile comporta anche l’attribuzione del livello di italiano A2 (“solo lingua parlata”), qualora lo straniero, nell’apposita sezione di verifica, non abbia dimostrato di avere una piena conoscenza del livello A2 (italiano scritto e parlato) o non sia già in possesso di un livello superiore di conoscenza della stessa. Lo straniero già in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, potrà richiedere di un test che accerti soltanto la conoscenza della cultura civica.
E’ previsto anche un test per far verificare il livello B1, che si svolgerà in non più di 2 sessioni annuali e in un’unica sede per Regione: a questo test possono iscriversi solo gli stranieri che hanno superato il test di conoscenza di livello A2 o che siano già in possesso di una certificazione di competenza linguistica o di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 rilasciati rispettivamente dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all’estero, o dai CPIA o CTP.
In base alla documentazione esibita o all’esito del test la verifica dell’Accordo si concluderà con una delle seguenti determinazioni: inadempimento, adempimento, proroga (vedi sopra).
Nel periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione e quella di verifica, lo straniero può richiedere la sospensione o la proroga dell’Accordo alla Prefettura presentando idonea documentazione, soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti casistiche previste dalla normativa: gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, frequenza di corsi di decine di aggiornamento od orientamento professionale, motivi di studio all’estero.


Le conseguenze dopo la verifica dei crediti

Al termine della verifica a seconda del numero di crediti acquisiti o decurtati si potranno avere diverse conseguenze:

  • nel caso del raggiungimento della soglia di adempimento di n. 30 crediti e la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e vita civile sia al livello A2, riceverà un attestato e l’Accordo di Integrazione si considererà sciolto;
  • nel caso del raggiungimento di n. 40 o più crediti il cittadino straniero riceverà un attestato e l’Accordo di Integrazione si considererà sciolto e potrà accedere con agevolazioni ad attività formative e culturali;
  • se il cittadino straniero non ha raggiunto la soglia di adempimento ma il numero di crediti è superiore a n. 0, oppure se il livello di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e vita civile non è al livello A2, l’Accordo di Integrazione è prorogato per un anno;
  • se il numero dei crediti è pari od inferiore a n. 0, l’Accordo di Integrazione viene risolto e ciò comporta la revoca del Permesso di Soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale.

Nel caso in cui il cittadino straniero, si trovi in uno dei casi per cui è previsto il divieto di espulsione, l’Amministrazione, tenendo conto dell’inadempimento, adotterà altri provvedimenti.

Sospensione dell’Accordo di Integrazione

L’accordo può essere sospeso o prolungato per causa di forza maggiore o per un legittimo impedimento al rispetto dell’accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da:

  • gravi motivi di salute o di famiglia (i gravi motivi di salute devono essere dimostrati attraverso una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale);
  • motivi di lavoro;
  • frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale;
  • motivi di studio all’estero.

Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2022